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Gestione del registro dei farmaci

Il Dlgs 27/2021 introduce l'obbligo di registrazione dei trattamenti farmacologici veterinari sul registro dei farmaci elettronico e l'Arev si rende disponibile ad accompagnare gli allevatori verso questi nuovi adempimenti.

Data pubblicazione:

1 ottobre 2021

Per aumentare la sicurezza degli alimenti che arrivano sulle tavole del consumatore e per tracciare al meglio il Farmaco veterinario ed evitarne un utilizzo abusivo da parte degli allevatori, dal 2019 vige l'obbligo della “Ricetta elettronica veterinaria”: tutti i farmaci veterinari devono essere prescritti e forniti dalle farmacie tramite un programma informatico del Sistema informativo veterinario.

Il Dlgs 27/2021 del mese di febbraio, introdice l'obbligo per tutti gli allevarori di registrare, dal 28/01/2022, i trattamenti farmacologici veterinari esclusivamente sul registro dei farmaci elettronico presente in VETINFO/Banca Dati Nazionale (BDN), portale del Ministero della Salute dove sono già presenti:

- i dati anagrafici delle aziende
- i dati sanitari, ricette veterinarie
- i dati anagrafi dei trasportatori di animali vivi.

Se prima, le date di inizio e fine trattamento venivano scritte solo sui registri cartacei, verde per i trattamenti “normali” e rosa per quelli a base di ormoni, di cui al Dlgs 158/2006, dal 28/01/2022, si dovranno fornire queste informazioni al registro digitale di VETINFO, entro 48 ore dall’esecuzione della terapia. Diventa, quindi, indispensabile che tutti gli allevatori abbiano la possibilità di accedere a questo servizio.

Se l’allevatore è già abilitato all’utilizzo del modello 4 elettronico, potrà entrare in BDN con le stesse username e password usate per la funzione modello 4 ma dovrà comunque richiedere un account e il permesso di poter utilizzare il registro elettronico presente nell’applicazione sistema informativo nazionale Farmaco-sorveglianza (R.E.V).

Se l’allevatore non ha mai richiesto l'abilitazione ad entrare in BDN, deve fare richiesta di account inserendo i propri dati, deve avere una email di riferimento e allegare la carta d'identità. ,

Se il detentore dell’allevamento è una persona giuridica (società) ed è rappresentante legale o socio incaricato di gestire l’allevamento, dovrà allegare:

- il documento di identità del richiedente account
- la visura camerale della società con data non anteriore a sei mesi (in cui si evince esplicitamente il ruolo del richiedente: rappresentante legale / socio)
- l'eventuale delega scritta e firmata del rappre sentante legale a favore del richiedente (nel caso non si evinca il ruolo dalla visura).

La richiesta di account può essere fatta al link www.ricettaveterinariaelettronica.it oppure a www.vetinfo.it 

La richiesta sarà validata dalla S.C. Igiene Allevamenti e a questo punto l’allevatore potrà utilizzare il registro elettronico.

La ricetta veterinaria elettronica è attiva dal 2019, pertanto sul registro elettronico sono presenti tutti i farmaci acquistati dall’azienda fino ad oggi, comprese le rimanenze; tutti questi farmaci, già utilizzati e registrati sui registri cartacei possono essere scaricati massivamente con uno strumento apposito, mada quel momento in poi si è obbligati ad utilizzare il registro elettronico, non sono permesse le registrazioni miste “cartaceo-elettronico”.

Abbiamo verificato che è molto più semplice registrare i trattamenti utilizzando la APP mobile apposita, scaricabile dagli “store” degli smartphone.

In base ad accordi tra Enti, le associazioni di categoria, Arev, Anaborava, i veterinari aziendali (secondo modalità da definire) come pure il personale veterinario ed amministrativo della S.C. Igiene Allevamenti (previo appuntamento) sono disponibili ad accompagnare gli allevatori verso questi nuovi adempimenti e ad aiutarli nella richiesta account e/o utilizzo del registro elettronico.