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Emergenza Peste Suina Africana: obblighi negli allevamenti di suini al fine di mantenere la Valle d’Aosta indenne

L'assessorato alla sanità e all'agricoltura in un comunicato stampa ribadiscono gli ogglighi per gli allevamenti di suini e di cinghiali previsti dall'ordinanza del commissario straordinario della PSA

Data pubblicazione:

20 settembre 2023

peste suina
peste suina

Gli Assessorati della Sanità, salute e politiche sociali e dell’Agricoltura e Risorse naturali, in merito alla situazione epidemiologica relativa alla Peste Suina Africana (PSA) che sta interessando il territorio nazionale, con riferimento al contesto regionale che tutt’ora è indenne da questa malattia, in virtù delle prescrizioni dettate dall’ultima Ordinanza del Commissario Straordinario della PSA (ordinanza n° 5 del 24 agosto 2023), dal DL 136/2022 (art. 6, comma 1 – notifica sospetto in caso di malattia), degli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale del 28 giugno 2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”, ricordano a tutti i proprietari di suini e cinghiali, compresi i suini NON DPA o cosiddetti “da compagnia”- detenuti esclusivamente per finalità diverse dagli usi zootecnici, dalla riproduzione, dalla commercializzazione e dalla produzione di alimenti

gli obblighi a cui sono tenuti:

  • avvertire il Veterinario Ufficiale di territorio della SC di Sanità Animale dell’Azienda USL in caso di morte/morti di suini in allevamento, anche senza sospetto di PSA, ai fini dell’invio della carcassa per le analisi di laboratorio obbligatoriamente previste;
  • notifica immediata al Veterinario Ufficiale di territorio della SC di Sanità Animale dell’Azienda USL del sospetto della presenza di PSA in azienda (sintomatologia, morti sospette);
  • provvedere immediatamente all’adeguamento delle condizioni relative alla biosicurezza di tutti gli allevamenti presenti nella nostra regione (scaduto a luglio 2023);
  • gli obblighi relativi al sistema di anagrafe Identificazione e Registrazione (I&R - DL 134/2022 e relativo Manuale Operativo), che prevede la verifica da parte di ogni singolo allevatore della correttezza dei dati registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN), che è possibile effettuare presso gli Uffici Servizi Zootecnici (USZ) dell’Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati obbligatori che devono essere inseriti correttamente in BDN sono i seguenti:
    • Codice aziendale e geolocalizzazione
    • Specie detenuta
    • Operatore (ex detentore)
    • Proprietario
    • Identificativo fiscale
    • Denominazione azienda
    • Data inizio/fine attività
    • Tipologia struttura
    • Orientamento produttivo
    • Capacità strutturale e n° di capi presenti
    • Modalità di allevamento
    • Aggiornamento censimento 2023 (entro il 31 marzo corrente anno).

Si ricorda, inoltre, l’obbligo del documento di accompagnamento elettronico (DDA ex mod. 4) e che dal 14 giugno 2023 risulta obbligatorio il Registro Informatizzato in BDN, essendo decaduto il Registro di carico-scarico cartaceo.

La PSA è una malattia virale molto contagiosa che colpisce suini domestici e cinghiali e non è trasmissibile all’uomo, ma la diffusione di questa malattia potrebbe rappresentare un danno economico per le aziende italiane che operano nel settore della zootecnia e dell’agroalimentare.
É importante la piena collaborazione di tutta la comunità per prevenire questo fenomeno con dei semplici accorgimenti:
1. Non abbandonare nell’ambiente avanzi o rifiuti alimentari: carni di suino o di cinghiale che possono essere veicolo di infezione per gli altri animali;
2. Evitare di importare prodotti a base di carne, soprattutto di dubbia provenienza, dai Paesi e aree colpite dalla PSA;
3. Comunicare ai Servizi Veterinari dell’Azienda USL il possesso di suini NON DPA, cosiddetti “da compagnia” (nani, vietnamiti, ecc.) e identificarli con trasponder. Si rammenta che è possibile detenerne un massimo di 2 e che in caso di movimentazioni, consentita solo previa compilazione del documento di accompagnamento informatizzato, si deve sempre garantire la contenzione degli animali e l’assenza di contatti, diretti o indiretti, con altri suini, sia domestici che selvatici;
4. Segnalare tempestivamente alle Stazioni Forestali eventuali carcasse di cinghiale rinvenute nell’ambiente.




Fonte: Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste